Lo Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

 

Art. 1

Denominazione

E’ costituita dal 1° gennaio 1864 una società di mutuo soccorso oggi denominata "Società Artigiana di Mutuo Soccorso di Bologna".

La Società ha conseguito personalità giuridica nei modi stabiliti dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, essendo stata riconosciuta con decreto del Tribunale di Bologna in data 16 aprile 1888.

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Bologna alla via risultante dal competente Registro delle imprese.

Art. 3

Durata

La durata della Società è illimitata.

 

TITOLO II

SCOPO

 

Art. 4

Scopo

La Società s’ispira a ideali di solidarietà e uguaglianza, che promuove senza fine di lucro e con intenti mutualistici nei confronti dei soci, dei loro familiari conviventi e delle persone con loro stabilmente conviventi.

Essa ha lo scopo di:

  1. assistere i soci, che si trovino in condizioni di disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e familiari, attraverso contributi economici e di servizi di assistenza;

  2. erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitari ai soci in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro;

  3. erogare servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

  4. promuovere e sostenere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

 

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Tipi di soci

La Società si compone di soci ordinari e onorari.

Art. 6

Condizioni dell’ammissione dei soci ordinari

Possono divenire soci ordinari della Società tutte le persone fisiche, che ne facciano richiesta.

Possono divenire soci ordinari altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società.

Per essere ammesso a socio ordinario è necessario:

  1. presentare domanda al Consiglio d’Amministrazione scritta su apposito modulo;

  2. avere raggiunta l’età di 14 (quattordici) anni, se persone fisiche; per i richiedenti che non avessero compiuto la maggiore età occorre che la domanda di ammissione contenga la dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà o la tutela sul minore;

  3. obbligarsi al pagamento dei contributi sociali;

  4. assoggettarsi alla più assoluta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

Il Consiglio d’Amministrazione, verificati i requisiti di ammissione del socio, delibera a suo giudizio sulla stessa.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e sarà comunicata all’interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; essa decide sulle domande non accolte in seguito ad apposita convocazione o, in mancanza, in occasione della sua successiva convocazione; l’assemblea delibera dopo aver sentito l’interessato, se questi lo richiede.

Art. 7

Recesso dei soci

Il socio può recedere dalla Società.

Le dimissioni saranno presentate in forma scritta al Consiglio d’Amministrazione almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale e il recesso diventerà efficace dall’esercizio successivo.

In caso di mancato rispetto delle modalità indicate nel comma precedente, l’iscrizione si intenderà tacitamente prorogata di un altro anno e così di seguito.

Art. 8

Esclusione dei soci

Potranno essere esclusi i soci:

  1. che siano morosi nel pagamento dei contributi stabiliti dai regolamenti e dalle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio d’Amministrazione;

  2. che abbiano commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o che, comunque, abbiano commesso gravi mancanze che rechino danno morale o materiale alla Società.

Il Consiglio d’Amministrazione, accertata la gravità e la verità dei fatti, delibera sull’esclusione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e sarà comunicata al socio escluso entro trenta giorni dalla sua adozione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio escluso può ricorrere, presentando istanza scritta, all’assemblea dei soci, che sarà appositamente convocata; l’assemblea delibera dopo aver sentito il socio interessato, se questi lo richiede, al fine di eseguire in contraddittorio con il medesimo una disamina degli addebiti; la decisione dell’assemblea deve essere comunicata formalmente al socio interessato con un mezzo idoneo a garantire che egli venga direttamente a conoscenza del provvedimento.

L’esclusione fa perdere al socio tutti i diritti verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 9

Soci onorari

E’ facoltà del Consiglio d’Amministrazione proclamare soci onorari quelle persone che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo della società civile.

Art. 10

Doveri dei soci ordinari

I doveri principali dei soci ordinari sono:

  1. rispettare e conformarsi alle disposizioni statutarie, regolamentari e alle deliberazioni sociali;

  2. pagare regolarmente i contributi dovuti a norma dei regolamenti e delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio d’Amministrazione e soddisfare puntualmente ogni altro impegno verso la Società.

Art. 11

Diritti dei soci ordinari

I soci ordinari maggiorenni con regolare pagamento dei contributi acquistano il diritto di voto nell’assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 12

Funzione dei soci onorari

I soci onorari non hanno l’obbligo di alcun contributo e conseguentemente non compete loro alcun diritto.

Potranno essere invocati il loro concorso e il loro giudizio ove, in casi speciali, l’assemblea e il Consiglio d’Amministrazione li credano utili e opportuni.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 13

Composizione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato:

  1. dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso della Società;

  2. dai contributi sociali;

  3. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;

  4. dalle quote detenute in società, anche di capitali, al fine del conseguimento degli scopi della società.

Art. 14

Divieto di divisione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale e ogni suo incremento sono indivisibili tra i soci per tutta la durata della società, cosicché nessun socio potrà pretendere quote di sorta. 

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio annuale comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere compilato e presentato dai consiglieri all’assemblea nella sua convocazione ordinaria annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, previa revisione da parte dell’Organo di controllo. Esso indicherà con evidenza le entrate e le spese dell’esercizio, nonché le consistenze patrimoniali, e dovrà essere redatto nell’osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti per le società di mutuo soccorso.

 

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Organi

Sono organi della Società:

  1. l’Assemblea;

  2. il Consiglio d’Amministrazione;

  3. l’Organo di controllo.

 

 

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Art. 17

Assemblee

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Essa è composta da tutti i soci ordinari, di maggiore età, in regola con il versamento dei contributi.

Il socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

Art. 18

Convocazione dell’assemblea

Alla convocazione dell’assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, provvede il presidente a seguito di decisione del Consiglio d’Amministrazione o dietro richiesta di un quinto dei soci in regola con il versamento dei contributi.

L’assemblea straordinaria potrà essere convocata anche su richiesta dell’Organo di controllo.

La convocazione dell’assemblea avviene mediante invito da inviarsi a ciascun socio, con semplice lettera e/o e-mail, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e portante l’ordine del giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza stessa.

Art. 19

Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:

  1. per l’approvazione dell’attività sociale dell’anno precedente;

  2. per l’approvazione del bilancio consuntivo;

  3. per l’approvazione del programma dell’attività futura della Società ed eventualmente di un bilancio preventivo;

  4. per la nomina del Consiglio d’amministrazione e dell’Organo di controllo e per la determinazione dell’eventuale compenso attribuito ad amministratori e sindaci;

  5. per la trattazione di tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio d’Amministrazione.

Il Consiglio d’Amministrazione dovrà iscrivere all’ordine del giorno dell’assemblea anche gli argomenti che gli fossero proposti da un gruppo non minore di un quinto dei soci aventi diritto di voto e in regola con il versamento dei contributi, purché tale proposta sia presentata al Consiglio medesimo almeno 15 (quindici giorni) prima dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora in prima convocazione l'assemblea non possa deliberare per mancanza del numero minimo di intervenuti, i soci saranno riconvocati per una nuova adunanza da fissarsi almeno 2 (due) giorni dopo quello stabilito per la prima. 

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

  1. sulle modificazioni del presente statuto;

  2. sullo scioglimento della Società.

L’assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti ( il 75%) dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea straordinaria deve intercorre un intervallo di almeno 14 (quattordici) giorni.

Art. 21

Presidenza e verbali delle assemblee

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vicepresidente o dalla persona designata dai soci intervenuti.

Quando un terzo dei presenti lo richieda o si debba discutere il bilancio consuntivo l’assemblea potrà designare un presidente di sua scelta.

Il presidente dell’assemblea è assistito da un segretario, che, in mancanza del segretario del Consiglio d’Amministrazione, sarà volta per volta da lui designato.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono fedelmente trascritte nel verbale di ciascuna adunanza. L’approvazione dei verbali, per quanto riguarda la forma e l’esatta trascrizione dei concetti esposti e delle deliberazioni prese, è demandata al presidente dell’assemblea.

Art. 22

Metodi di votazione

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale, tranne quelle relative alle nomine alle cariche sociali o concernenti una persona, che si svolgono con metodo che assicuri il segreto.

In caso di votazioni segrete il presidente può nominare uno o più scrutatori.

Le votazioni relative alle nomine alle cariche sociali si svolgono mediante schede predisposte dal Consiglio d’Amministrazione.

Art. 23

Candidature

I soci che intendano candidarsi a qualunque carica sociale sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio d’Amministrazione.

 

TITOLO VII

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Composizione del Consiglio d’Amministrazione

La Società è retta da un Consiglio d’Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, secondo le determinazioni dell’assemblea ordinaria.

I consiglieri durano in carica 2 (due) anni.

I consiglieri, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, svolgono la loro attività a titolo gratuito; ai membri del Consiglio d’amministrazione compete soltanto il rimborso delle spese regolarmente documentate.

I consiglieri devono essere soci in regola con i contributi e avere compiuto il diciottesimo anno d’età.

Non possono far parte del Consiglio più di due soci, che abbiano a qualunque titolo il godimento di un immobile di proprietà della Società.

Art. 25

Poteri del Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di:

  1. convocare l’assemblea e dare corso alle deliberazioni;

  2. curare l’Amministrazione sociale;

  3. studiare e fissare gli oggetti sui quali l’assemblea dovrà deliberare;

  4. preparare i bilanci annuali e le relazioni inerenti;

  5. deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

  6. deliberare sull’impiego del patrimonio sociale;

  7. accettare lasciti e donazioni;

  8. redigere i regolamenti.

Art. 26

Presidente, vicepresidente, commissioni e segretario

Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente e un segretario.

Il presidente ha la legale rappresentanza della società sia di fronte ai terzi sia in giudizio, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, sorveglia e dirige l’andamento sociale, sottoscrive tutti gli atti e i contratti della Società.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni caso di impedimento; in assenza di entrambi subentra il consigliere più anziano.

Il Consiglio, per il migliore andamento della Società e delle singole attività svolte dalla medesima, può altresì delegare alcune delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure a una o più commissioni composte di alcuni dei suoi membri.

Il segretario è incaricato di tenere il protocollo degli atti sociali, di redigere i verbali delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione e delle assemblee e di custodire l’archivio.

Art. 27

Riunioni e deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione

Le adunanze del Consiglio d’Amministrazione hanno luogo, di regola, una volta al mese e, in via straordinaria, quando sia ritenuto opportuno dal presidente o sia richiesto da 3 (tre) consiglieri o dall’Organo di controllo.

La convocazione è fatta, anche telefonicamente, dal presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono fedelmente trascritte nel verbale di ciascuna adunanza.

 

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28

Composizione dell’Organo di controllo

L’Organo di controllo, per decisione assunta dall’assemblea in sede di nomina, può essere monocratico o collegiale.

Nel primo caso è costituito da un solo membro (sindaco unico).

Nel secondo caso (collegio sindacale) si compone di tre membri ordinari, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che subentrano, in ordine di età, qualora si verifichi una vacanza tra i sindaci ordinari.

L’Organo di controllo dura in carica 2 (due) anni.

L'assemblea determina l’eventuale compenso spettante al membro o ai membri dell’Organo di controllo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 29

Compiti dell’Organo di controllo

I componenti dell’Organo di controllo possono intervenire alle sedute dell’assemblea e del Consiglio d’Amministrazione partecipando alla discussione con funzioni consultive e devono:

  1. esaminare i bilanci annuali della Società e riferire sui medesimi all’assemblea;

  2. esaminare i registri sociali e sorvegliarne la regolarità; 

  3. avanzare, quando lo credono, opportuni riscontri di cassa; 

  4. vigilare sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

  5. esercitare il controllo contabile ed eseguire le specifiche ispezioni che fossero richieste dall’assemblea.

Le decisioni dell’Organo di controllo sono fedelmente trascritte nel verbale di ciascuna adunanza.

 

TITOLO IX

REGOLAMENTI

Art. 30

Regolamenti

I modi del concreto perseguimento dei singoli scopi della Società possono essere individuati e disciplinati da appositi regolamenti, che determinano a tale riguardo i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Società e i soci.

Possono essere disciplinati da speciali regolamenti anche altri aspetti dei rapporti tra la Società e i soci.

I regolamenti sono predisposti dal Consiglio d’amministrazione e approvati dall’Assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

 

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31

Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l’assemblea nomina uno o più liquidatori con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria e ne determina i poteri.

Art. 32

Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

All’atto dello scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

L’assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio stesso, che sarà interamente devoluto ad altre società di mutuo soccorso,le quali perseguano finalità analoghe,o a uno degli altri soggetti previsti dall’art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33

Stendardo e archivio storico

La Società ha uno stendardo, che viene conservato nella sede sociale.

La Società ha un archivio documentale, costituito dagli atti della Società sin dal momento della sua fondazione, che viene parimenti conservato presso la sede sociale e che è stato dichiarato di interesse storico e perciò sottoposto al vincolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali.